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E' soppresso l'obbligo della riserva di posti nei ruoli del personale d'ordine e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a favore di appartenenti ad altre Forze armate dello Stato, che sia previsto dalle disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-11-15;2379~art3 · fonte del testo