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L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I gestori debbono corrispondere al personale dipendente la retribuzione mensile lorda nella seguente misura:
- a)all'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana lire 33.200 mensili;
- b)all'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana lire 22.130 mensili;
- c)all'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana lire 16.600 mensili. La spesa per il personale di cui sopra e' prelevata dai gestori mensilmente dalla riscossione della ricevitoria, portandola a discarico sul conto di cui all'art. 238 del regolamento".
Testo in vigore dal 25 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010
