Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per il personale contemplato dalla presente legge sono soppressi:
tolto: 1) l'indennita' di carovita, di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e successive modificazioni;
tolto: 2) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 399;
tolto: 3) l'assegno personale pensionabile di cui al decreto Ministeriale 4 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 24 novembre 1952. Allo stesso personale sono attribuite le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni. L'importo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno personale di sede e' corrisposto integralmente quando l'aiuto ricevitore presta servizio per l'intera settimana; nella misura di due terzi quando l'aiuto ricevitore presta servizio per quattro giorni la settimana; in ragione della meta', quando l'aiuto ricevitore presta servizio per tre giorni la settimana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-04;52~art3 · fonte del testo