All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi successivi. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 luglio 1956.

Testo vigente dal 7 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;696~art7 · fonte del testo