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Nei confronti del personale previsto dalla presente legge la ritenuta per la costruzione delle case ai lavoratori (gestione I.N.A.-Casa) e' calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'80 per cento dell'ammontare netto della retribuzione, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera b), e nell'art. 9 ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;39~art4 · fonte del testo