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Nei confronti del personale previsto dalla presente legge la ritenuta per la costruzione delle case ai lavoratori (gestione I.N.A.-Casa) e' calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'80 per cento dell'ammontare netto della retribuzione, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera b), e nell'art. 9 ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010
