Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1949 al 22 dicembre 2008. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione:
tolto: 1) abbiano compiuto il 59° anno di eta';
tolto: 2) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni;
tolto: 3) siano lavoratori del mare avvicendati. Sono esclusi altresi' dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Il contributo, di cui alla lettera, b) dell'art. 5, e' ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente piu' di tre persone, per le quali riscuotano gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilita' di lavorare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art9 · fonte del testo