Art. 2
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Le somme indicate nell'articolo precedente e quelle stanziate al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1971, dedotte le quote necessarie al pagamento dell'integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni di cui agli articoli 47 e 48 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, valutate in lire 700 milioni per l'anno 1971, sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro per la sanita' per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 33 della legge predetta ed in deroga agli articoli 26, 27 e 29 della legge stessa. Il decreto di ripartizione delle somme predette e' adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri;
- a)il cinquanta per cento delle somme verra' assegnato alle regioni ammesse ai benefici di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive modificazioni ed integrazioni e alle regioni entro il cui territorio sono state riconosciute le zone depresse del centro-nord in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, in relazione alla popolazione presente nei territori delimitati dalle predette leggi;
- b)il residuo cinquanta per cento verra' distribuito a tutte le regioni in relazione alla popolazione presente. Le regioni, nell'utilizzare le somme assegnate, dovranno destinarle prioritariamente all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie necessarie ad assicurare l'efficienza dei servizi speciali ospedalieri di pronto soccorso, rianimazione, emodialisi, radiologia ed analisi.
Testo in vigore dal 5 giugno 1971 al 22 dicembre 2008
