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Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonche' degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro e' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.

Testo in vigore dal 16 maggio 1955 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370~art1 · fonte del testo