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Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso Codice.
Testo in vigore dal 16 maggio 1955 al 9 ottobre 2010
