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Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione. Con la stessa ammenda, a modifica dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, sono punite le contravvenzioni alle norme sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi.
Testo in vigore dal 16 maggio 1955 al 26 aprile 1995
