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Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

Testo in vigore dal 26 aprile 1995 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1955 al 26 aprile 1995. 56 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Le tolto: contravvenzioni alla aggiunto: violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con tolto: l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione. Con la stessa ammenda, a modifica dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, sono punite le contravvenzioni alle norme sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi aggiunto: la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370~art6 · fonte del testo