Art. 14 — Disposizioni transitorie e finali
L'Istituto autonomo per le case popolari di Matera provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e di cui e' titolare della gestione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupino alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e risultino alla medesima data:
- a)subentrati nel rapporto di locazione agli originari assegnatari a seguito della volturazione di detto rapporto locativo;
- b)assegnatari a titolo provvisorio di alloggi ad opera della commissione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 619;
- c)occupanti di fatto, ma in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti e che si siano messi in regola col versamento dei canoni dovuti dalla data di occupazione dell'alloggio. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto. Gli alloggi o gli immobili che risultino vuoti, od occupati da soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso alla edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, possono essere assegnati in locazione a soggetti colpiti da ordinanza di sgombero da alloggio occupato nei rioni Sassi con o senza titolo ed almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli immobili destinati ad uso di abitazione e di bottega artigiana del borgo La Martella ed acquisiti al patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo della Basilicata dalla UNRRA-Casas sono trasferiti in proprieta' all'Istituto autonomo per le case popolari, al prezzo a suo tempo corrisposto alla UNRRA-Casas. Detti immobili possono essere assegnati in via definitiva agli attuali possessori. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto. Le disposizioni delle leggi 17 maggio 1952, n. 619, 21 marzo 1958, n. 299, 28 febbraio 1967, n. 126, e 29 novembre 1971, n. 1043, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.
Testo vigente dal 24 novembre 1986
