Gli interventi previsti nei programmi biennali sono attuati:

  • a)dal comune di Matera, anche avvalendosi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera, nei seguenti casi:
  • 1)interventi sugli immobili di proprieta' dello Stato acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 6;
  • 2)interventi su immobili di proprieta' privata, acquisiti in base all'articolo 6, comma 1;
  • 3)interventi da attuare mediante esproprio od occupazioni temporanee, previa diffida, nei confronti dei proprietari, in caso di inerzia dei medesimi;
  • b)dai proprietari singoli o associati;
  • c)da imprese, anche cooperative, e loro consorzi. Il comune puo' affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzare ai sensi del comma 1 del presente articolo, a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 8. Il comune puo' affidare in concessione la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, nonche' le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, ad imprese, anche cooperative e loro consorzi, che risultino in possesso di adeguate caratteristiche imprenditoriali e finanziarie, dal medesimo comune definite. Le convenzioni debbono comunque prevedere l'approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonche' i piu' ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori. Le convenzioni possono anche prevedere le modalita' di uso degli immobili da parte dei sub-concessionari per un periodo successivo alla ultimazione dei lavori. L'entita' della quota e i contenuti degli interventi da affidare in concessione o in sub-concessione sono definiti nel programma biennale di attuazione. Per la realizzazione dei servizi socio-economici, di cui al comma 2 dell'articolo 2, previsti nei programmi biennali, a fini di valorizzazione produttiva dei rioni Sassi il comune puo' stipulare inoltre apposite convenzioni con enti pubblici economici nonche' aziende ed enti speciali istituiti ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Testo vigente dal 24 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;771~art4 · fonte su Normattiva