Art. 2 — Normativa generale
Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 il comune di Matera definisce gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio di cui al medesimo articolo, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, nonche' dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale fino al 31 dicembre 1983 e anche in variante rispetto al piano regolatore generale vigente. Il comune, nel quadro delle previsioni generali di recupero in termini di residenza, servizi, anche di interesse socio-economico, ed attrezzature pubbliche, nonche' dei vincoli ambientali e paesaggistici, definisce l'articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie. Il comune determina le modalita' di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicita' delle scelte proposte. L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' delle opere in essi previste. Gli organi che, in virtu' delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.
Testo vigente dal 24 novembre 1986
