Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera
Art. 6 — Competenze del comune
Il comune di Matera provvede:
- a)all'acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di proprieta' privata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
- b)alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4, comma 1, numeri 1), 2) e 3);
- c)alla concessione di contributi ai proprietari ed ai sub-concessionari per la esecuzione delle opere previste nel programma biennale;
- d)all'affidamento in concessione degli interventi;
- e)alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto e relativa entita';
- f)alla realizzazione, ove non delegata ad altri soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, n. 3), si applicano le disposizioni dell'articolo 28, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune puo' assegnare in sub-concessione l'uso degli immobili di proprieta' dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l'esecuzione delle opere relative. Una quota non superiore al cinque per cento dei finanziamenti disponibili puo' essere destinata dal comune alla predisposizione, all'interno dei rioni Sassi, di alloggi parcheggio e di sistemazioni provvisorie per attivita' economiche interessate dagli interventi di recupero. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il comune puo' impiegare importi non superiori al cinque per cento delle risorse suddette per l'affidamento di studi, ricerche, piani e progetti necessari alle finalita', della presente legge.
Testo vigente dal 24 novembre 1986
