Art. 9 — Credito fondiario ed edilizio
1 Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Matera, per interventi su immobili di proprieta' dello Stato ad esso trasferiti, mutui edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti mutui possono essere garantiti, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformita' alle disposizioni vigenti. 2. Nei programmi biennali il comune indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori sub-concessionari.
Testo vigente dal 24 novembre 1986
