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[1]I proprietari di terreni situati in un Comune, o in una o piu' frazioni, o in una determinata zona appartenente al territorio di uno o piu' Comuni finitimi, possono costituire un Consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.
[2]Possono pure essere ammessi nel Consorzio gli usufruttuari e conduttori dei fondi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumano in proprio gli oneri.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
