Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Consorzio, di regola, s'intende costituito per anni cinque; e puo' essere prorogato, col concorso di tante adesioni quante sono chieste per la sua costituzione.
tolto: Tuttavia, dopo il primo anno d'esercizio, e in ogni tempo, puo' proporsi la cessazione del Consorzio. Il sindaco deve invitare a pronunziarsi tutti i consorziati. Per la cessazione devonsi osservare le forme e le condizioni stabilite dai precedenti articoli per la promozione e la costituzione del Consorzio.
tolto: Il Consorzio puo' estendere la sua azione ad altri mezzi di difesa contro la grandine, con deliberazione presa a maggioranza formata a norma dell'articolo 3 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-06-09;211~art9 · fonte del testo
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