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[1]La costituzione del Consorzio di difesa contro la grandine puo' essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale, purche' a tale parte spetti non meno di un decimo della imposta erariale gravante sulla totalita' dei terreni consorziandi, fermo il disposto del capoverso dell'articolo 1.
[2]I promotori devono presentare al sindaco la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel Consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi, quali risultano dal ruolo della imposta fondiaria.
[3]Se i terreni consorziandi appartengono a piu' Comuni, la proposta sara' presentata al sindaco del Comune dove e' situata la parte maggiore dei terreni stessi.
[4]Il sindaco deve invitare tutti i proprietari ed interessati dei terreni consorziandi a dichiarare se aderiscono alla proposta. La dichiarazione puo' essere fatta anche oralmente, avanti il sindaco o il segretario del Comune.
[5]La domanda e la corografia di cui al presente articolo, nonche' gli atti ed i documenti tutti relativi alla promozione, alla costituzione ed alla gestione del Consorzio sono esenti dalle tasse di bollo e registro.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
