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[1]La proposta costituzione del Consorzio e' ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di almeno due terzi degli interessati, di cui all'articolo 1, che paghino non meno della meta' dell'imposta erariale sui terreni compresi nel Consorzio.

[2]Il sindaco fa pubblicare all'albo comunale l'elenco dei consorziati, con le indicazioni dei terreni da ciascuno posseduti e dell'imposta fondiaria o dei rispettivi redditi catastali.

[3]Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del Consorzio, coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal Consorzio stesso.

[4]Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Passato questo termine, il sindaco invia gli atti al prefetto, il quale li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa.

[5]La Giunta esamina se siano adempite le condizioni volute dalla presente legge, pronuncia sui ricorsi, delibera sulla costituzione del Consorzio e determina, nel limite da uno a dieci, il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati, in ragione dell'imposta fondiaria o del reddito catastale.

Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-06-09;211~art3 · fonte del testo

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