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[1]Il decreto del prefetto, che approva la costituzione del Consorzio, stabilisce pure il giorno in cui i proprietari dei terreni consorziati devono essere convocati, in adunanza generale, dal sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'albo comunale per otto giorni almeno anteriori all'adunanza. Il decreto del prefetto e' esecutivo non ostante reclamo.
[2]L'adunanza generale, sotto la presidenza del sindaco, e' chiamata a deliberare sullo Statuto del Consorzio, a determinare il limite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto, ed a nominare, a maggioranza di voti, la delegazione amministrativa e i revisori dei conti.
[3]Alla delegazione e' deferita la rappresentanza e l'amministrazione del Consorzio: essa si compone dello stesso numero di membri effettivi e supplenti di cui e' composta la Giunta comunale, oltre il presidente.
[4]I revisori dei conti sono nominati in numero di tre effettivi e due supplenti.
[5]L'adunanza e' valida, in prima convocazione, quando intervengano almeno due terzi dei consorziati, che insieme paghino piu' della meta' dell'imposta erariale. Nella seconda o nelle ulteriori convocazioni, l'adunanza e' valida quando intervengano tanti consorziati che complessivamente paghino non meno del sesto della detta imposta.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
