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[1]La delegazione delibera, ove non sia stato deliberato dall' adunanza generale, lo Statuto del Consorzio e determina il limite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto.
[2]La spesa annuale non puo' essere superiore al quinto dell'ammontare dell'imposta erariale sulla totalita' dei terreni consorziati, salvo che si rendesse necessaria una spesa maggiore, nel qual caso il detto maximum potra' essere superato mediante deliberazione motivata della delegazione consorziale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.
[3]Questo aumento di spesa pero' non potra' in nessun caso superare la quinta parte del massimo normale fissato nel quinto dell'imposta erariale.
[4]Le deliberazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
[5]La delegazione ha la rappresentanza del Consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessano, entro i limiti dei poteri stabiliti dallo Statuto.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
