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[1]Le spese d'impianto e le spese annuali saranno ripartite fra i consorziati, in ragione dell'utilita' della difesa contro i danni della grandine, in relazione alla diversita' delle colture, secondo le norme che saranno stabilite dallo Statuto consorziale o da speciale Regolamento, da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
[2]Il ruolo e' pubblicato, reso esecutorio, e soggetto a reclamo, come i ruoli delle tasse comunali.
[3]Le contestazioni circa il riparto del contributo dei consorziati saranno risolute da un Collegio di arbitri, da nominarsi dall'adunanza generale nell'occasione della prima nomina dei membri della delegazione consorziale, e delle successive nomine o rielezioni annuali, giusta gli articoli 4 e 8.
[4]Anche gli arbitri sono rieleggibili.
[5]Nel caso di mancanza o di ricusazione degli arbitri, si provvedera' alla loro parziale o totale surrogazione mediante ricorso della parte interessata al pretore del mandamento, al quale si deferisce la nomina.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
