Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le spese d'impianto e le spese annuali saranno ripartite fra i consorziati, in ragione dell'utilita' della difesa contro i danni della grandine, in relazione alla diversita' delle colture, secondo le norme che saranno stabilite dallo Statuto consorziale o da speciale Regolamento, da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

[2]Il ruolo e' pubblicato, reso esecutorio, e soggetto a reclamo, come i ruoli delle tasse comunali.

[3]Le contestazioni circa il riparto del contributo dei consorziati saranno risolute da un Collegio di arbitri, da nominarsi dall'adunanza generale nell'occasione della prima nomina dei membri della delegazione consorziale, e delle successive nomine o rielezioni annuali, giusta gli articoli 4 e 8.

[4]Anche gli arbitri sono rieleggibili.

[5]Nel caso di mancanza o di ricusazione degli arbitri, si provvedera' alla loro parziale o totale surrogazione mediante ricorso della parte interessata al pretore del mandamento, al quale si deferisce la nomina.

Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-06-09;211~art6 · fonte del testo

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