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[1]Il Consorzio, di regola, s'intende costituito per anni cinque; e puo' essere prorogato, col concorso di tante adesioni quante sono chieste per la sua costituzione.

[2]Tuttavia, dopo il primo anno d'esercizio, e in ogni tempo, puo' proporsi la cessazione del Consorzio. Il sindaco deve invitare a pronunziarsi tutti i consorziati. Per la cessazione devonsi osservare le forme e le condizioni stabilite dai precedenti articoli per la promozione e la costituzione del Consorzio.

[3]Il Consorzio puo' estendere la sua azione ad altri mezzi di difesa contro la grandine, con deliberazione presa a maggioranza formata a norma dell'articolo 3 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-06-09;211~art9 · fonte del testo

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