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[1]Per gli agenti inscritti al fondo pensioni e sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato che abbiano cessato dal servizio a partire dal 1° marzo 1920, la pensione annua e' uguale a tanti quarantesimi dell'ammontare complessivo della somma percepita a titolo di stipendio o paga negli ultimi dodici mesi di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta, per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 8000 lire di detto ammontare, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanenza.
[2]La pensione non puo' in nessun caso superare lire 12,000, ne' i nove decimi della complessiva somma di cui al precedente comma e non potra' essere inferiore a L. 1800.
[3]Per gli agenti predetti il sussidio per una sola volta di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e' uguale, a tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime 8000 lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.
[4]La pensione alla vedova con figli non puo' essere inferiore ad annue lire 1200 e quella alla vedova oppure ai soli orfani non puo' essere inferiore a L. 800.
[5]Le precedenti disposizioni si applicano agli effetti finanziari dal 1° dicembre 1920.
Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 26 dicembre 1923
