Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per gli agenti inscritti al fondo pensioni e sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato che abbiano cessato dal servizio a partire dal 1° marzo 1920, la pensione annua e' uguale a tanti quarantesimi dell'ammontare complessivo della somma percepita a titolo di stipendio o paga negli ultimi dodici mesi di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta, per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 8000 lire di detto ammontare, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanenza.

[2]La pensione non puo' in nessun caso superare lire 12,000, ne' i nove decimi della complessiva somma di cui al precedente comma e non potra' essere inferiore a L. 1800.

[3]Per gli agenti predetti il sussidio per una sola volta di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e' uguale, a tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime 8000 lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

[4]La pensione alla vedova con figli non puo' essere inferiore ad annue lire 1200 e quella alla vedova oppure ai soli orfani non puo' essere inferiore a L. 800.

[5]Le precedenti disposizioni si applicano agli effetti finanziari dal 1° dicembre 1920. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 7 dicembre 1923, n. 2590

2

Il Regio Decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 ha disposto: -(con l'art. 4, comma 1) che "Le aliquote per il computo della pensione di cui all'art 1 della legge 7 aprile 1921, n. 369, sono abolite, e vengono ripristinate quelle di cui all'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, restando pero' abrogato l'ultimo comma dello stesso art. 3 nonche' quello aggiuntovi di seguito coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369"; -(con l'art. 6, comma 2) che e' abolito il massimo di L. 12,000 stabilito dal presente articolo; -(con l'art. 10, comma 3) che "Sono abrogate le disposizioni relative alla misura di tale sussidio, contenute nell'art. 1 della legge 7 aprile 1921, numero 369".

Testo in vigore dal 26 dicembre 1923 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1921 al 26 dicembre 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 7 dicembre 1923, n. 2590

    Il Regio Decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 ha disposto: -(con l'art. 4, comma 1) che "Le aliquote per il computo della pensione di cui all'art 1 della legge 7 aprile 1921, n. 369, sono abolite, e vengono ripristinate quelle di cui all'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, restando pero' abrogato l'ultimo comma dello stesso art. 3 nonche' quello aggiuntovi di seguito coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369"; -(con l'art. 6, comma 2) che e' abolito il massimo di L. 12,000 stabilito dal presente articolo; -(con l'art. 10, comma 3) che "Sono abrogate le disposizioni relative alla misura di tale sussidio, contenute nell'art. 1 della legge 7 aprile 1921, numero 369".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;369~art1 · fonte del testo