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Per un periodo transitorio di tre anni dal giorno della pubblicazione della presente legge, sara' concesso agli agenti con almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, subordinatamente pero' al consenso dell'Amministrazione, la facolta' di chiedere il collocamento a riposo con diritto alla liquidazione della pensione e con una buonuscita di un anno di stipendio o paga ragguagliata ad anno.

Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 29 gennaio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;369~art8 · fonte del testo