Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85.
Abrogato dal 29 gennaio 1923
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Articolo abrogato dal regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85.
Abrogato dal 29 gennaio 1923
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1921 al 29 gennaio 1923. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per un periodo transitorio di tre anni dal giorno della pubblicazione della presente legge, sara' concesso agli agenti con almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, subordinatamente pero' al consenso dell'Amministrazione, la facolta' di chiedere il collocamento a riposo con diritto alla liquidazione della pensione e con una buonuscita di un anno di stipendio o paga ragguagliata ad anno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 85
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-04-07;369~art8 · fonte del testo