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[1]In ogni capoluogo di Provincia, a cura del prefetto, sara' costituita una Commissione arbitrale composta di un rappresentante del Comune capoluogo di Provincia nominato dalla relativa Giunta comunale, di due cittadini di specchiata moralita' ed autorevolezza scelti dal prefetto medesimo, di due industriali o negozianti designati dalla Camera di commercio, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative di produzione e di consumo e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie, questi quattro ultimi eletti con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

[2]La Commissione a maggioranza assoluta nominera' nel suo seno il presidente.

[3]Questa Commissione avra' facolta':

  • a)di ricevere ogni reclamo relativo a prezzi indebiti od eccesivi relativi ai generi alimentari e alle merci indicate nell'articolo precedente;
  • b)di investigare sull'altezza del prezzo e sugli elementi che eventualmente lo giustificano, giovandosi a tal uopo del giudizio di esperti, del confronto delle fatture della merce in periodi diversi e di ogni opportuna informazione attinta, vuoi al Ministero del commercio o al Commissariato dei consumi, vuoi ad altre fonti coscienziose ed imparziali;
  • c)di decidere sul fondamento dei reclami presentati con facolta' di ordinare al negoziante il rimborso al consumatore della parte di prezzo ritenuta indebita o eccessiva;
  • d)di dirimere le eventuali controversie tra produttori e negozianti all'ingrosso e tra questi e rivenditori al minuto relativamente ad acquisti gia' in precedenza fatti in base ai prezzi, che gli acquirenti assumano essere eccessivi o troppo onerosi, e cio' con facolta' di autorizzare lo storno dei contratti;
  • e)di proporre al prefetto i provvedimenti per limitare il numero degli esercizi di merci di largo e popolare consumo, ovo cio' sia necessario per ottenere migliore e piu' economica distribuzione delle merci, difesa piu' efficace, dal punto di vista sanitario, delle merci facilmente deperibili.

[4]La Commissione stessa dovra' dare la massima pubblicita' alle proprie decisioni ed avra' facolta' di ordinare altresi' la chiusura dei negozi, spacci ed esercizi per un tempo determinato, specie a carico di coloro che fossero recidivi nelle infrazioni colpite dal presente articolo.

[5]I provvedimenti della Commissione saranno esecutivi con le norme dell'articolo 10 e seguenti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

[6]Contro i provvedimenti emanati dalle Commissioni e' ammesso ricorso alla Corte d'appello che ha giurisdizione sul territorio della Provincia. Essa procedera' all'istruzione e al giudizio con le norme del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art10 · fonte del testo