Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, in riferimento agli artt. 112, 25, secondo comma, 3 e 102 della Costituzione, non è fondata, in quanto non è esatto che la disposizione impugnata attribuisca al Prefetto il potere discrezionale di accogliere e respingere la domanda di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa.
Art. 112 cost. · Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 102 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ai contravventori alle norme dell'articolo 9 sara' applicata la pena pecuniaria da L. 50 aL. 2000, elevabile a L. 10.000, in caso di recidiva.
tolto: Le trasgressioni alle norme relative alla pubblicita' dei prezzi potranno essere conciliate in via amministrativa mediante pagamento, a titolo di pena pecuniaria, della somma che sara' stabilita dal prefetto della Provincia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art13 · fonte del testo