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Nella determinazione del prezzo si dovra' tener conto - oltreche' degli elementi del costo di produzione e di trasporto, del valore internazionale della moneta in cui si esprime il prezzo e delle condizioni speciali del mercato di vendita - di un congruo saggio di profitto da assegnarsi ai produttori e ai rivenditori.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923
