Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

Nella determinazione del prezzo si dovra' tener conto - oltreche' degli elementi del costo di produzione e di trasporto, del valore internazionale della moneta in cui si esprime il prezzo e delle condizioni speciali del mercato di vendita - di un congruo saggio di profitto da assegnarsi ai produttori e ai rivenditori.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art11 · fonte del testo