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[1]Il reclamo presentato alla Commissione, di cui all'art. 10, sara' redatto in carta semplice e indirizzato al prefetto, corredandolo di ogni documento che lo possa giustificare e delle indicazioni dei testimoni ove siano necessari.

[2]Ove risulti che il reclamo era fondato su allegazioni false e di mala fede, il ricorrente sara' punito con ammenda estensibile a L. 500.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art12 · fonte del testo