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[1]Il Commissariato generale pei consumi alimentari e pei manufatti popolari avra' facolta' di stipulare, di concerto col ministro del tesoro, col ministro dell'industria e del commercio e col ministro della guerra, la cessione del materiale tessile e per le calzature tuttora a sua disposizione a Consorzi o Enti cooperativi di produzione o di vendita, fissando il corrispettivo, i modi e le rateazioni del prezzo capitale ed eventualmente degli interessi, nonche' le norme di controllo sulle condizioni di vendita al pubblico dei manufatti popolari da prodursi.
[2]Soltanto in seguito all'avvenuta cessione del predetto materiale tessile e per calzature cessera' l'ufficio delle calzature nazionali istituito con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.
[3]Il commissario generale ha inoltre facolta' di revocare o coordinare, con le modificazioni occorrenti, le disposizioni in materia di approvvigionamenti e di consumi di generi alimentari e di manufatti popolari stabilite con decreti Luogotenenziali o Reali emanati dal Governo in forza dei poteri di cui nella legge 23 maggio 1915, n. 671, e da convertirsi in legge.
[4]E' concessa al Governo la facolta' di provvedere eventualmente all'ulteriore rifornimento di tali Consorzi o Enti a norma delle disposizioni del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1200.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923
