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Il ministro dell'industria e del commercio, entro il termine indicato all'art. 1, ha facolta' di emanare le disposizioni necessarie ad assicurare ai giornali il regolare approvvigionamento della carta e ad impedirne l'accaparramento, sia promovendo gli accordi diretti fra le ditte produttrici e gli editori dei giornali, sia intervenendo per garantire il rifornimento della carta ai giornali che non fossero riusciti a coprirsi con contratti diretti, sia agevolando la costituzione di Consorzi provinciali fra editori di giornali.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art3 · fonte del testo