Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1920 al 20 settembre 1939. 145 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Salva la disposizione dell'art. 326 del Codice penale, chiunque accaparri o incetti o comunque sottragga al consumo normale materie prime, generi alimentari di prima necessita' o altra merce di uso popolare, e' punito con la reclusione sino a cinque anni e con la multa sino aL. 5000.
tolto: Le materie, generi e merci accaparrate, incettate o comunque sottratte al normale consumo, saranno sequestrate e immediatamente consegnate a Consorzi o Enti cooperativi di produzione o di vendita, all'uopo designati dal prefetto della Provincia, i quali ne curano la vendita a prezzi equi. Le somme ricavate sono devolute allo Stato e da questo destinate alla cooperazione.
tolto: Se il colpevole eserciti abitualmente la mediazione, la pena non e' inferiore a un anno di reclusione e a L. 2000 di multa. E' aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 SETTEMBRE 1939, N. 1337, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1939, N. 2094
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.