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[1]Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'art. 5 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

[2]Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettoche' i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art10 · fonte del testo