Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 250 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:
tolto: 1° coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di L. 19,80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;
tolto: 2° gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore aL. 500;
tolto: 3° i conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80 compresa la sovrimposta provinciale;
tolto: 4° coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80, compresa la sovrimposta provinciale;
tolto: 5° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:
tolto: Nei Comuni che hanno meno di 2500 abitanti, di L. 150.
tolto: In quelli da 2500 a 10.000 abitanti, di L. 200
tolto: In quelli da 10.000 a 50.000 abitanti, di L. 260
tolto: In quelli da 50.000 a 150.000 abitanti, a L. 330
tolto: In quelli superiori a 150.000 abitanti, L. 400.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art5 · fonte del testo