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[1]Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Societa' commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

[2]La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 5 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

[3]Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

[4]L'esistenza delle Societa' di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art11 · fonte del testo