Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 344 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Oltre quanto e' stabilito negli articoli 115, 119 e 128, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:
tolto: 1º coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
tolto: 2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
tolto: 3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carita';
tolto: 4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';
tolto: 5º i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
tolto: 6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
tolto: 7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morto e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi pero' il primo e comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricattto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
tolto: 8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.
tolto: Sono eccettuati i condannati riabilitati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art113 · fonte del testo