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[1]Oltre quanto e' stabilito negli articoli 115, 119 e 128, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:
[2]1º coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
[3]2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
[4]3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carita';
[5]4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';
[6]5º i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
[7]6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
[8]7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morto e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi pero' il primo e comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricattto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
[9]8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.
[10]Sono eccettuati i condannati riabilitati.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
