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Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da L. 50 a Se l'iscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L.1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art115 · fonte del testo