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Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da L. 50 a Se l'omissione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a L. 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art118 · fonte del testo