Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a L. 2000.

tolto: Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art117 · fonte del testo