Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dallo esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da L.50 a L.1000.
tolto: Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni e' applicato il massimo della pena.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art121 · fonte del testo