Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.
tolto: La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art122 · fonte del testo