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[1]Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.
[3]L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la meta' del detto termine di due anni.
[4]Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
