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[1]Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali ai colpevoli aventi tale qualita' non puo' mai applicarsi il minimo della pena.

[2]Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravita del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, ne' maggiore di cinque.

[3]Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilita' sara' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni.

[4]Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicita', alla recidiva, al concorso di piu' reati ed alle circostanze attenuanti.

[5]Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati piu' gravi non puniti dalla presente legge.

[6]Ai reati elettorali non e' applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art128 · fonte del testo