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[1]Le imposte dirette non sono computate per il riconoscimento del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.
[2]Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredita'.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
