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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale per quanto concerne le norme relative alla formazione delle nuove liste andra' in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
[2]Tutte le altre disposizioni entreranno in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo tale pubblicazione.
[3]1
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]GIOLITTI - LEONARDI-CATTOLICA - NITTI - FINOCCHIARO-APRILE - SPINGARDI - DI SAN GIULIANO - SACCHI - FACTA - TEDESCO - CALISSANO - CREDARO.
[8]Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 8 agosto 1912, n. 997
1Il Regio Decreto 8 agosto 1912, n. 997 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fra il terz'ultimo e il penultimo comma dell'art. 132 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, sono inserite le parole: «Articolo 133»".
Testo in vigore dal 12 ottobre 1912 al 16 dicembre 2009
