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Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita', il luogo e la data della nascita, il titolo in virtu' del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarantigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art17 · fonte del testo